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REDDITO DI INCLUSIONE

L’addio al RdC avrà modalità diverse per accompagnare i beneficiari verso uno dei due nuovi contribuiti in base alla “occupabilità” dei componenti del nucleo familiare.

Le famiglie che percepiscono RdC in cui siano presenti minori, disabili, persone con più di 60 anni o in carico ai servizi sociali perché “non attivabili al lavoro” continueranno a ricevere il RdC fino a dicembre 2023 o alla scadenza naturale della prestazione e a partire da gennaio 2024, dovranno presentare la domanda per l’Assegno di Inclusione.

 

Per i nuclei familiari composti dai soggetti definiti “occupabili”, cioè composti da persone tra i 18 e i 59 anni, la norma stabilisce il limite massimo di 7 mensilità RdC che possono essere fruite nel 2023.

Questo significa che per chi era già precettore del RdC a gennaio 2023 il beneficio sarà fino al mese di luglio (con pagamento ad agosto).

A partire dal 1° settembre potranno richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro, con limite ISEE di 6mila€, un contributo mensile di 350€ per 12 mesi e la partecipazione obbligatoria a progetti di formazione, di qualificazione e orientamento professionale/ accompagnamento al lavoro.

 

Nel caso in cui l'erogazione del reddito di cittadinanza fosse conclusa per qualsiasi motivo, ad esempio per revoca o scadenza termini, e il nucleo familiare percepisse anche quota per assegno unico, al fine di continuare a beneficiare della prestazione è necessario presentare all'INPS nuova domanda per l'assegno unico universale tramite sito INPS o CAF.

QUINDI

Il nuovo assegno di inclusione come detto è riservato ai nuclei familiari in cui siano presenti persone:

  • con disabilità oppure

  • minorenni , oppure

  • con almeno 60 anni di età, oppure

  • inserite in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

A QUANTO AMMONTA

L’importo varia in base alla composizione del nucleo familiare e dei requisiti di ISEE.

Si possono individuare due situazioni differenti.

1) L’Assegno di Inclusione ha un valore non inferiore a 480 euro annui e non superiore a 6.000 euro annui (varia da 40 a 500 euro al mese), moltiplicato per la scala di equivalenza, a cui si possono aggiungere al massimo 3.360 euro annui (280 euro al mese) per chi vive in affitto.

È destinato alle famiglie al cui interno si trovano almeno: una persona disabile, oppure un minore, oppure un ultra 60enne, che possiedono un ISEE non superiore a 9.360 euro all’anno e rispettino specifici requisiti di cittadinanza, reddito e patrimoniali che spieghiamo di seguito.

2) Il valore dell’Assegno di Inclusione può salire ad un massimo di 7.560 euro annui (630 al mese) moltiplicato per la scala di equivalenza a cui si possono aggiungere al massimo 1.800 euro annui (150 al mese) per chi vive in affitto, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. In questo caso, per averne diritto, oltre all’ISEE non superiore a 9.360 euro, il reddito familiare deve essere inferiore a 7.560 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura dell’approfondimento su quella che viene definita la nuova pensione di cittadinanza.

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