



DISABILITA' E INVALIDITA'

Invalidità civile: assegni cumulabili, cambio significativo
Si tratta di una decisione significativa, che ridisegna il concetto di inattività lavorativa (quello contenuto nell’articolo 13 delle legge numero 118 del 30 marzo 1971).
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L’INVALIDITÀ CIVILE
Regione Lombardia attua una serie di misure e provvedimenti a favore delle persone con fragilità. Per poter accedere a queste misure, nella maggior parte dei casi è richiesto il riconoscimento di invalidità civile. La domanda per il riconoscimento di invalidità civile si articola in due fasi: la fase sanitaria (diretta ad accertare il grado di Invalidità civile, cecità, sordità, disabilità ed handicap) e la fase amministrativa (diretta a valutare l’eventuale attribuzione dei benefici che la legge riserva ai cittadini, in relazione all’invalidità riconosciuta).
Fase Sanitaria
La fase sanitaria si articola in alcuni passaggi:
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Richiesta dal medico di base: il cittadino che vuole richiedere il riconoscimento di invalidità civile o l’eventuale aggravamento deve recarsi per prima cosa dal medico di base per la compilazione telematica del certificato da trasmettere all’INPS (se il proprio medico di famiglia non fosse abilitato, si può trovare l’elenco dei medici certificatori accreditati ). Il certificato medico ha validità 90 giorni (Circolare INPS numero 91 del 02-07-2012).
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Presentazione telematica all’INPS della domanda di riconoscimento o aggravamento, da abbinare al certificato medico. La domanda può essere presentata: attraverso gli enti abilitati (Patronati e Associazioni di categoria); richiedendo il PIN Personale nella sezione Servizi on-line del sito INPS o tramite il Contact Center INPS: 803164.
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Convocazione a visita: all’atto della trasmissione della domanda verrà fornita la ricevuta, con il numero di protocollo e la data di presentazione della domanda. L’INPS rilascia, inoltre la data di convocazione a visita presso l’ATS (ex ASL). Se non è possibile fissare la data della visita, la prenotazione verrà successivamente comunicata all’interessato per raccomandata A.R. o per posta elettronica.
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Visita: entro 30 giorni circa dalla data di presentazione della domanda verrà effettuata la visita presso l’ATS.
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La visita viene fissata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda in caso di patologia oncologica (art. 6 della Legge n. 80/2006 e per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007). Se il verbale viene approvato dai componenti della commissione medica, una volta validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS, viene inviato all’interessato in duplice copia (una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale).
Fase amministrativa
Se l’interessato ha diritto a delle provvidenze economiche dovrà compilare on-line il Mod. AP70. Il modulo potrà essere trasmesso per via telematica all’INPS dal patronato che ha inoltrato la domanda. Ogni anno vengono ridefiniti, gli importi di pensioni, assegni e indennità erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti di reddito previsti per alcune provvidenze economiche.
IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGGE 104/92
La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente. Può essere presentata contestualmente alla domanda di accertamento/aggravamento dell’invalidità civile. Sarà cura del medico certificatore, su richiesta dell’interessato, in fase di compilazione del certificato medico telematico, richiedere anche il riconoscimento della legge 104/92.
La commissione medica è competente ad accertare: la situazione di handicap (ai sensi dell’art. 3, comma 1, Legge 104/92) e la situazione di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/92). La persona con handicap è colei che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. (art. 3 comma 1 legge 104/92) L’handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3 legge 104/92).
Il riconoscimento dell’art 3 comma 3 della legge 104/92 dà diritto a: tre giorni al mese di permessi retribuiti (possono essere richiesti sia dai lavoratori dipendenti con handicap grave sia dai familiari degli stessi); congedo retribuito di due anni, frazionabile in mesi, settimane, giornate (va valutato il grado di parentela e la convivenza con la persona con disabilità); agevolazioni fiscali.
IL RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ
In fase di valutazione d’invalidità civile è possibile richiedere anche l’accertamento delle residue capacità lavorative (disabilità ai sensi della legge 68/99) utile ai fini del collocamento mirato delle categorie protette.
L’accertamento delle condizioni di disabilità può essere effettuato sia contestualmente all’accertamento dell’invalidità civile che successivamente (in questo caso non è necessario il certificato introduttivo rilasciato dal medico certificatore).